Il sismabonus è cedibile
anche dai forfetari

La cessione del sismabonus può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario. È la risposta n. 224 del 22/7/2020 dell’Agenzia delle entrate sulla possibilità di cedere il credito d’imposta sulle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici. Per l’Agenzia, tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che sostengono le spese agevolabili, anche se non sono tenuti a versare l’imposta. A nulla rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata o ad un regime sostitutivo come quello forfetario. L’istituto della cessione ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la stessa non potrebbe essere utilizzata direttamente. Per questo motivo, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i quali, possono scomputare le detrazioni dall’imposta lorda a condizione che possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per le spese che rientrano nel sismabonus, l’Agenzia conta anche quelle sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari al completamento dell’opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte il suo immobile, realizzati sulla facciata, relativi all’intonaco di fondo e di finitura, alla tinteggiatura e ai decori. Infatti la detrazione, segue il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati. 


Per la corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale si intende cedere il credito, a parziale pagamento del corrispettivo, occorrerà, prima versare al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea e l’ammontare della detrazione teoricamente spettante. Il pagamento al fornitore sarà, poi, effettuato dal condominio, con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico.